Art. 6 — Disposizioni finanziarie
Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente.
Testo vigente dal 10 febbraio 2010
