All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
- f)l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: "Articolo 30 (Promozione ad ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
Testo vigente dal 29 marzo 2001
