Art. 7 — Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «e di almeno una lingua straniera» sono sostituite dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere».
Testo vigente dal 7 giugno 2017
