Art. 80 — Clausola di invarianza finanziaria
Le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dal presente decreto devono essere svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e/o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 13 maggio 2011
