Art. 15 — Modalità di celebrazione del matrimonio
Il matrimonio e' celebrato pubblicamente nella sede consolare. Puo' essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza. Il funzionario celebrante adempie alle formalita' prescritte dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di ricevere le dichiarazioni, porta a conoscenza degli sposi, alla presenza dei testimoni la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale. Se il matrimonio e' celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.
Testo vigente dal 13 maggio 2011
