Art. 44 — Qualità del servizio fornito dalle imprese designate
Il comma 4 dell'articolo 61 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. L'Autorita' fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorita' tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalita' stabilite all'articolo 38 e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e della normativa CEPT.".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
