Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita' competenti le seguenti informazioni:

  • a)il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  • b)il domicilio o la sede legale;
  • c)gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
  • d)il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche, REA, o al registro delle imprese;
  • e)gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
  • f)per quanto riguarda le professioni regolamentate:
  • 1)l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
  • 2)il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato rilasciato;
  • 3)il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita' di consultazione dei medesimi;
  • g)il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
  • h)l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
  • i)l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attivita' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1. La registrazione della testata editoriale telematica e' obbligatoria esclusivamente per le attivita' per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.

Testo vigente dal 14 aprile 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art7 · fonte del testo

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