Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018. (20G00084)
- Capo I – Utilizzo dei termini {cuoio}, {pelle} e {pelliccia}Artt. 1–5 · 5 articoli
- Capo II – Sanzioni e vigilanzaArtt. 6–9 · 4 articoli
- Capo III – Disposizioni finali e transitorieArtt. 10–12 · 3 articoli