Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni per i termini indicanti i rispettivi materiali:

  • a)«cuoio» e «pelle»: in conformita' all'allegato I, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/11/CE, termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria piu' o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio e' anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se pero' la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio» e qualora rientrino nella definizione di cui alla lettera d) sono denominati «rigenerato di fibre di cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. Se il materiale mantiene la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura, puo' essere utilizzato il termine «cuoio pieno fiore»;
  • b)«cuoio rivestito» e «pelle rivestita»: in conformita' all'allegato I, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/11/CE, un prodotto di cuoio e pelle nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm;
  • c)«pelliccia»: in conformita' all'allegato I, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/11/CE, i materiali di cui alla precedente lettera a) che mantengono per loro natura sempre il pelo o la lana o entrambi;
  • d)«rigenerato di fibre di cuoio»: il materiale con un contenuto minimo del 50 per cento in peso di fibre di pelle secca, in cui la cute conciata e' disintegrata meccanicamente o chimicamente in particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e, successivamente, con o senza la combinazione di legante chimico, trasformata in fogli. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «ritiro», «vigilanza del mercato» ed «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17 e 19, del regolamento (CE) n. 765/2008, e le seguenti definizioni:
  • a)«manufatto»: qualsiasi prodotto finito ottenuto dalla lavorazione, industriale o artigianale, e pronto ad essere messo a disposizione sul mercato;
  • b)«etichetta»: cartellino in tessuto, cartone o altra composizione da apporre al materiale o al manufatto, contenente l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto;
  • c)«contrassegno»: segno distintivo apposto al materiale o al manufatto mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione, contenente l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto.

Testo vigente dal 26 giugno 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;68~art2 · fonte del testo

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