Art. 5 — Profilatura dei clienti
IVASS e CONSOB, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori, possono definire modalita' standard per garantire una profilatura del cliente piu' sicura anche nell'ottica di prevedere, nel breve periodo, un sistema che garantisca una univocita' della profilatura stessa, al fine di una sempre maggiore tutela del cliente, identificando un grado di rischiosita' tollerabile per il cliente medesimo, direttamente riferito alla scala di rischio dei prodotti cosi' come prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 e relative norme di attuazione (KID).
Testo vigente dal 16 giugno 2018
