[1]L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
- a)titolo dell'opera riprodotta;
- b)nome dell'autore;
- c)nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
- d)data della fabbricazione.".
Testo vigente dal 14 aprile 2003
