Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".
Testo vigente dal 14 aprile 2003
