Art. 2 — Campo di applicazione
L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita' disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.".
Testo vigente dal 24 marzo 2000
