Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:
- a)servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilita';
- b)servizi di mensa;
- c)fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;
- d)servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonche' per l'istruzione domiciliare.
Testo vigente dal 16 maggio 2017
