Art. 14 — Clausola di invarianza finanziaria
All'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 7, commi 3 e 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 16 maggio 2017
