Art. 6 — Attività formativa
La formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari sono assunti dall'Amministrazione, per la durata dell'intera carriera, come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione. Per le finalita' di cui al comma 1 sono previsti:
- a)la formazione iniziale di durata di diciotto mesi;
- b)corsi obbligatori di formazione permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni;
- c)iniziative di aggiornamento e formazione per i dirigenti generali penitenziari su tematiche di specifico interesse professionale. Le attivita' formative dei funzionari sono effettuate a cura dell'Istituto superiore di studi penitenziari. L'Amministrazione promuove e programma anche lo sviluppo di percorsi di formazione presso le scuole delle altre amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e puo' inviare, con trattamento di missione, funzionari a seguire studi in particolari materie in Italia o presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
Testo vigente dal 3 marzo 2006
