Art. 4 — Accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria

Alla carriera si accede dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica, conseguita nei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico, sociale e scientifico, ovvero di diplomi di laurea rilasciati secondo l'ordinamento vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individuati con regolamento del Ministro da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso regolamento sono individuati gli eventuali diplomi di specializzazione richiesti per la partecipazione in ragione della peculiarita' delle funzioni e sono stabilite le forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a tre, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso e di formazione della graduatoria e la composizione dalla commissione esaminatrice. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario il quindici per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna il quindici per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area C - profilo professionale di assistente sociale, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2, con almeno tre anni di servizio in tale posizione funzionale. Nell'ambito del medesimo concorso, i posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 3 marzo 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63~art4 · fonte del testo

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