Art. 11 — Competenze degli uffici dirigenziali generali
Ferme restando le competenze del Capo del Dipartimento previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e dagli articoli 9 e 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ai titolari degli uffici centrali di livello dirigenziale generale spetta stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici ai quali sono preposti, nonche' il potere di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo per i settori di rispettiva competenza. Nell'ambito territoriale di competenza, i provveditori regionali operano nelle materie loro devolute sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dagli uffici centrali.
Testo vigente dal 3 marzo 2006
