Titolo X – Disposizioni transitorie e finali
- Art. 95 — Norma transitoria
- Art. 96 — Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4
- Art. 96-bis — (Attuazione degli obblighi). 1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività
- Art. 97 — Obblighi d'informazione
- Art. 98 — Norma finale