Art. 8 — Inadempienze nell'attuazione dei programmi
Nei casi di inadempienza o ingiustificato ritardo nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 7 il Ministero, previa contestazione del fatto, procede a dichiarare la decadenza dei titolari, comminando altresi' una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al 10% del costo previsto dei lavori non realizzati, e comunque non inferiore ai trenta milioni e non superiore a lire centoottanta milioni.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
