Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca e' presentato in busta chiusa, da aprire allo scadere del termine di cui al comma 4. Al fine di razionalizzare l'area richiesta, l'UNMIG puo' apportare modifiche non significative alla sua forma ed estensione. Ferma restando la pubblicazione dell'istanza nel BUIG, il Ministero trasmette alla Commissione delle Comunita' europee, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza. Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3; le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili. Nonostante l'avvio del procedimento di conferimento, resta ferma la facolta' di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, purche' cio' non dia luogo a discriminazioni; il relativo provvedimento e' pubblicato nel BUIG. Il decreto di conferimento e' pubblicato nel BUIG, riportando, per estratto, il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate, e comunicato alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata.

Testo vigente dal 14 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625~art4 · fonte del testo