Art. 31 — Attribuzione delle concessioni di stoccaggio
Le concessioni di stoccaggio sono attribuite con provvedimento del Ministero sulle aree in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' di stoccaggio sono gia' in atto o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 settembre 1974, n.170. Le domande devono essere presentate contestualmente alle domande di concessione di coltivazione di cui all'articolo 29.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
