Art. 10 — Richiesta in permesso di aree già detenute in precedenza
L'articolo 6, comma 7, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente: "7. I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permesso precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto nel relativo programma di lavoro.".
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
