Art. 70 — Perforazioni con fluidi diversi dal fango
Quando la situazione geologica e giacimentologica lo imponga, l'autorita' di vigilanza puo' autorizzare la perforazione di pozzi o di parte di essi con circolazione a fanghi aerati o ad aria. Sono comunque obbligatori un dispositivo rotante di protezione contro le eruzioni, una pompa collegabile al foro e vasche con riserve di fango o acqua pari ad almeno il 150% del volume del foro previsto.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
