I lavoratori sono tenuti a segnalare al piu' presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entita', loro occorso in occasione del lavoro. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorita' di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o piu' persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorita' di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio. Il direttore responsabile comunica altresi' all'autorita' di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonche' da fuochi, incendi o allagamenti. E' facolta' dell'autorita' di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Il direttore responsabile da' immediata comunicazione, all'autorita' di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorita' di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

Testo vigente dal 14 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624~art25 · fonte del testo

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