Art. 9 — Certificazione delle competenze nel primo ciclo
La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei seguenti principi:
- a)riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b)ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano;
- c)definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d)valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e)coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilita';
- f)indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.
Testo vigente dal 16 maggio 2017
