Art. 2 — Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223
All'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana.».
Testo vigente dal 6 giugno 2018
