Tracciabilita' Tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco sono contrassegnate da un identificativo univoco. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, per garantirne l'integrita', l'identificativo univoco e' stampato o apposto in modo inamovibile, e' indelebile e non e' dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali o da etichette del prezzo, ne' a seguito dell'apertura della confezione unitaria. L'identificativo univoco consente di stabilire quanto segue:

  • a)la data e il luogo di lavorazione;
  • b)l'impianto di lavorazione;
  • c)il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco;
  • d)il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione;
  • e)la descrizione del prodotto;
  • f)il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;
  • g)l'itinerario previsto del trasporto;
  • h)se del caso, l'importatore nell'Unione;
  • i)l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante fino alla prima rivendita, compresi i depositi utilizzati nonche' la data del trasporto, la destinazione del trasporto, il punto di partenza e il destinatario;
  • l)l'identita' di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita;
  • m)la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e, ove applicabile, h) del comma 2 fanno parte dell'identificativo unico. Le informazioni di cui al comma 2, lettere i), l) e m), sono elettronicamente accessibili mediante un collegamento all'identificativo unico. Tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrano tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso delle confezioni unitarie. La marcatura e la registrazione di imballaggi aggregati, quali stecche, mastercase o pallet, puo' costituire adempimento del presente obbligo, purche' rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. Tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento di prodotti del tabacco mantengono registri completi accurati di tutte le transazioni pertinenti. I fabbricanti di prodotti del tabacco forniscono a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le societa' di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado, come previsto dal comma 8, di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati. I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludono contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente allo scopo di ospitare il centro di archiviazione per tutti i dati, avente sede nel territorio dell'Unione europea. L'idoneita' del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacita' tecnica, come pure il contratto di archiviazione dati sono approvati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE. Le attivita' del soggetto terzo sono controllate da un revisore esterno, proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 15, paragrafo 8. Il revisore esterno presenta una relazione annuale al Ministero della salute e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Commissione europea, esaminando in particolare eventuali irregolarita' relative all'accesso. Il Ministero della salute, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il revisore esterno hanno accesso pieno ai centri di archiviazione dei dati. In casi debitamente giustificati, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' consentire, sentiti i soggetti distributori obbligati alla registrazione e trasmissione dei dati sulla movimentazione dei prodotti al centro di archiviazione dati, l'accesso dei fabbricanti o degli importatori, che ne facciano specifica richiesta, alle informazioni archiviate, purche' le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente al pertinente diritto. I dati memorizzati non possono essere modificati o cancellati da un operatore economico coinvolto negli scambi dei prodotti del tabacco. I dati personali sono trattati unicamente in conformita' delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE. I commi da 1 a 10 si applicano alle sigarette e al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2024.

Testo vigente dal 18 gennaio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-12;6~art16 · fonte del testo

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