Art. 1 — Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

All'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio. 1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 e' disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
  • a)partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
  • b)iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
  • c)conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.»;
  • b)dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui al comma 1 e' presentata al Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:
  • a)non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento;
  • b)l'esercizio continuativo di attivita' nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio. 1-quinquies. Il professionista iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista e' cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale. 1-sexies. I professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.».

Testo vigente dal 5 febbraio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-01-30;6~art1 · fonte del testo