Art. 27 — Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 30 aprile 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59~art27 · fonte del testo