Art. 2 — Modifiche all'articolo 115 del Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

All'articolo 115 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
  • a)anni quattordici per guidare:
  • 1)veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
  • 2)sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
  • b)anni sedici per guidare:
  • 1)veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
  • 2)veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
  • c)anni diciotto per guidare:
  • 1)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;
  • 2)veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
  • 3)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
  • 4)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
  • d)anni venti per guidare:
  • 1)veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
  • e)anni ventuno per guidare:
  • 1)tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
  • 2)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
  • 3)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
  • 4)veicoli per i quali e' richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;
  • f)anni ventiquattro per guidare:
  • 1)veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
  • 2)veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.»;
  • b)il comma 2-bis e' abrogato;
  • c)al comma 3, la parola: «Chiunque» e' sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque», ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta di qualificazione del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»;
  • d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.».

Testo vigente dal 30 aprile 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59~art2 · fonte del testo

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