Art. 44 — Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di libera prestazione
Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, alla prestazione temporanea e occasionale di attivita' professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto.
Testo vigente dal 23 aprile 2010
