Art. 3 — Disposizione finanziaria
Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi del servizio universale.
Testo vigente dal 29 aprile 2011
