Tutte le autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate. Per poter essere utilizzati su una o piu' reti che non sono ancora contemplate dall'autorizzazione preesistente, i veicoli di cui al comma 1 autorizzati alla messa in servizio devono ottenere una nuova autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo. L'immissione sul mercato su tali reti supplementari e' subordinata al rispetto dell'articolo 21.

Testo vigente dal 25 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57~art46 · fonte del testo