Art. 6 — Disposizioni finali ed entrata in vigore
Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente: «I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.». Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 29 aprile 2011
