Art. 2 — Disposizioni transitorie

Per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prodotti, entro il 31 dicembre 2010 con le specifiche previste dal medesimo articolo 39-bis nella formulazione vigente alla medesima data del 31 dicembre 2010, l'accisa e' applicata con riferimento a quanto in materia disposto dallo stesso decreto legislativo nella formulazione vigente al 31 dicembre 2010 purche' gli stessi prodotti vengano immessi in consumo entro il 30 giugno 2011. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purche' le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011.

Testo vigente dal 29 aprile 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-31;57~art2 · fonte del testo