Art. 7 — Regolamenti
Con successivi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 gennaio 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attuate le modifiche ai regolamenti vigenti di recepimento delle direttive 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE e 92/66/CEE, al fine di adeguarli a quanto previsto nella direttiva 2008/73/CE.
Testo vigente dal 21 aprile 2010
