Art. 23 — Copertura finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 8 aprile 2008
