Art. 4 — Rappresentanti autorizzati
Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
- a)mantenere a disposizione dell'autorita' di vigilanza la dichiarazione CE di conformita' e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
- b)a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un giocattolo;
- c)cooperare, su richiesta, con l'autorita' competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
