Art. 27 — Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:
- a)di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d'esame CE del tipo;
- b)di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
- c)di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dall'autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita' di valutazione della conformita';
- d)su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformita'.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
