Art. 8 — Pratica della inseminazione artificiale
Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
- a)da veterinari iscritti all'albo professionale;
- b)da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.
Testo vigente dal 25 maggio 2018
