Art. 5 — Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012, con decreto del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato, le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed e' individuato il soggetto presso il quale e' allocata la Banca dati unica zootecnica.
Testo vigente dal 25 maggio 2018
