Nell'art. 17:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. L'esame per il conseguimento della idoneita' nazionale e' diretto ad accertare le capacita' professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella valutazione del curriculum professionale.";
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati nelle materie attinenti le specifiche professionalita' assegnati a ciascun candidato in via casuale.";
- c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione dei test che devono consentire la verifica, oltre che della professionalita' posseduta anche delle capacita' organizzative e di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione costituita presso il Ministero della sanita' e presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanita' o da un presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I test nelle materie d'esame sono predisposti da apposite commissioni costituite presso il Ministero della sanita' con esperti di comprovata professionalita'.";
- d)il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Le idoneita' nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le procedure, le modalita' di espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del curriculum professionale, ed i requisiti di ammissione dei candidati, sono fissati con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. Sono previste idoneita' con accesso riservato a piu' categorie professionali salvaguardando le rispettive specificita' culturali, funzioni e competenze.";
- e)il comma 8 e' sostituito dal seguente: " 8. Il possesso dell'idoneita' nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo valido per l'accesso al secondo livello dirigenziale.";
- f)il comma 9 e' sostituito dal seguente: " 9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma 6, per l'accesso ai posti di secondo livello dirigenziale di cui all'art. 15, comma 3, per il personale disciplinato dall'art. 61 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1982, n. 51, valgono i requisiti di ammissione ivi previsti.";
- g)il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneita' conseguite in 'Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica', in 'Organizzazione dei servizi sanitari di base' e in 'Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri' ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale, e l'idoneita' in 'Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri' per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera.".
Testo vigente dal 15 dicembre 1993
