Art. 2 — Trasferimento degli uffici
Sono trasferiti, a decorrere dal 1 gennaio 1997 alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonche' le sezioni circoscrizionali per l'impiego, unitamente alla commissione regionale per l'impiego e ad altri organi collegiali. Dalla stessa data e' soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La regione subentra nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso, nonche' nei contratti di locazione degli immobili. Le funzioni amministrative il cui esercizio rimane allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono esercitate dagli ispettorati del lavoro.
Testo vigente dal 4 ottobre 1996
