Art. 27 — Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato
Quando la violazione di dati personali e' suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, si osservano le disposizioni in tema di comunicazioni di cui all'articolo 34 del regolamento UE. La comunicazione all'interessato di cui al comma 1 puo' essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all'articolo 14, comma 2.
Testo vigente dal 24 maggio 2018
