L'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). - Il tribunale ordinario:
- a)esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
- b)esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
- c)esercita le funzioni di giudice tutelare;
- d)esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
