Il comma 1 dell'articolo 40 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
