Dopo l'articolo 73 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 73-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
