Al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, e' anteposto il seguente: "Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 sono altresi' comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le funzioni attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale delle imposte di successione e delle imposte dirette e indirette, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti dalla provincia interessata previo parere, ai fini della determinazione del valore, di apposita commissione composta dal Presidente della provincia o suo delegato che la presiede, da ulteriori due rappresentanti della provincia interessata, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali. La proposta di cessione e' presentata alla provincia territorialmente competente che ne da' tempestiva comunicazione alle amministrazioni statali interessate. Qualora la provincia non intenda acquisire il bene offerto in cessione, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di cessione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali che ha facolta' di disporne l'acquisizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al valore fissato dalla predetta commissione. Nel caso di cessione del bene alla provincia, il relativo importo e' versato allo Stato direttamente dalla provincia medesima entro sessanta giorni dall'acquisizione del bene.".

Testo vigente dal 5 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-15;506~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari