L'indagine su un incidente o un inconveniente e' oggetto di una relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla gravita' dell'evento nonche' alla pertinenza dei risultati dell'indagine. La relazione precisa la finalita' dell'indagine a norma dell'articolo 21, comma 1, e contiene eventuali raccomandazioni in materia di sicurezza. L'Organismo investigativo pubblica la relazione finale, almeno sul proprio sito istituzionale, nel piu' breve tempo possibile e comunque entro dodici mesi dalla data dell'evento. Se la relazione finale non puo' essere conclusa entro dodici mesi, l'Organismo investigativo pubblica una dichiarazione intermedia, specificando i progressi dell'indagine e le eventuali questioni di sicurezza emerse, con cadenza almeno annuale rispetto alla data dell'incidente. La relazione e le raccomandazioni in materia di sicurezza sono trasmesse ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 4, nonche' agli organismi e ai soggetti degli altri Stati membri eventualmente interessati. La relazione d'indagine e' redatta conformemente al modello armonizzato stabilito dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 24, comma 2, della direttiva (UE) 2016/798. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Organismo investigativo pubblica una relazione annuale che riferisce sulle indagini svolte nel corso dell'anno precedente, sulle raccomandazioni formulate in materia di sicurezza e sulle relative azioni intraprese.

Testo vigente dal 10 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;50~art24 · fonte del testo

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